Art. 1 - E’ costituita l’Associazione Sportiva Dilettantistica denominata “Polisportiva San Giuseppe.
Art. 2 - L’associazione ha sede in via Valleggio 19 Como.
Art. 3 - I colori sociali dell’Associazione sono: bianco e blu.
Art. 4 - La Società sportiva non persegue fini di lucro, promuove lo sport come strumento di maturazione personale e di impegno sociale, aderisce al Centro Sportivo Italiano, del quale rispetta lo Statuto e i Regolamenti, può praticare le discipline sportive e le attività sportive dallo stesso proposte e organizzate. La Società sportiva, inoltre, rispetta lo Statuto e i Regolamenti del Comitato olimpico Nazionale Italiano. La Società sportiva può anche affiliarsi ad una o più Federazioni Sportive Nazionali del CONI delle quali parimenti si impegna a rispettare lo Statuto e i Regolamenti.
Art. 5 - La durata della Società è illimitata e ne possono fare parte quanti ne condividono le finalità e i principi, ne accettano lo Statuto e versano le quote sociali previste.
Art.6 - L’ammissione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo e non è ammessa l’appartenenza associativa a tempo determinato, fatte salve le norme sul vincolo sportivo. La qualifica di socio si perde per dimissioni, morosità e motivato provvedimento assunto dal Consiglio Direttivo. Avverso tali provvedimenti è ammesso ricorso al Colleggio regionale dei Probiviri e, in ultima istanza, al Collegio Nazionale dei Probiviri del C.S.I.
Art.7 - Gli organi della Società sportiva sono: l’Assemblea dei soci, il presidente, il Consiglio Direttivo.
Art.8 - La vita della Società sportiva è regolata dall’Assemblea dei soci che si riunisce in via Ordinaria almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e l’elezione delle cariche sociali; l’assemblea, inoltre, può essere convocata su iniziativa del Consiglio Direttivo o su richiesta motivata allo stesso di almeno 1/3 dei soci. L’assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto a voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Tutte le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei presenti.
Art.9 - L’assemblea si riunisce in via straordinaria per le modifiche allo Statuto, la deliberazione relativa al mancato rinnovo dell’affiliazione al C.S.I. e lo scioglimento della società sportiva. L’assemblea straordinaria è validamente costituita anche in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto a voto e delibera validamente con la maggioranza di metà più uno dei presenti.
Art.10 - L’assemblea sia ordinaria che straordinaria, può svolgersi anche mediante consultazione scritta col consenso espresso dai soci per iscritto sulle singole delibere. Intervengono alle assemblee tutti i soci in regola con le quote sociali; possono votare e candidarsi alle cariche sociali i soci maggiorenni. Non sono ammesse deleghe.
Art.11 - Il Presidente è eletto annualmente dall’Assemblea dei soci, presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo e ha la rappresentanza legale della società sportiva. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente o da altro componente del Consiglio Direttivo apposatamente delegato.
Art.12 - Il Consiglio Direttivo è composto da Presidente e da un minimo di 3 componenti, eletti annualmente dall’Assemblea dei soci. In occasione della prima riunione il Consiglio elegge tra i suoi componenti uno o più vicepresidenti, il segretario e l’amministratore. Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la Gestione ordinaria e straordinaria della Società sportiva. I componenti del Consiglio Direttivo non possono rivestire le stesse cariche presso altre Società sportive affiliate al C.S.I.
Art.13 - Il patrimonio della Società sportiva è costituita dalle sole quote di iscrizione, dai corrispettivi versati dai soci per i servizi istituzionali. L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare.
Art.14 - Eventuali avanzi di gestione, non possono essere distribuiti ai soci neanche in forma indiretta e devono essere utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali.
Art.15 - In caso di scioglimento l’eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ai sensi dell’art. 90 della Legge 282/2002 e successive integrazioni e modificazioni.
Art.16 - Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si fa espresso rimando alle vigenti norme in materia di associazionismo sportivo dilettantistico, di enti non commerciali e di associazioni senza finalità di lucro.

Il presente Statuto è stato approvato dall’Assemblea dei soci in data 18 Luglio 2005.